Cessata emergenza Nord Africa: fissato al 31 marzo il termine ultimo per le richieste di rimpatrio assistito o di proroga dei permessi di soggiorno, poi espulsione.

14.03.2013 15:31

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 marzo il DPCM sulla cessazione delle misure umanitarie di protezione temporanea concesse ai cittadini dei Paesi del Nord Africa.
Il decreto prevede che i beneficiari delle misure di protezione umanitaria possono presentare entro il 31 marzo 2013 domanda di rimpatrio assistito o di conversione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari in permessi per lavoro, famiglia, studio e formazione professionale.
Di conseguenza viene prorogata automaticamente la validità dei permessi di soggiorno in possesso dei beneficiari delle misure umanitarie di protezione temporanea sino alla data di conclusione delle procedure di rimpatrio o di conversione.
Per chi non presenterà domanda entro il termine stabilito scatteranno i provvedimenti di espulsione, salvo trattarsi di soggetti inespellibili perché in possesso dei requisiti previsti dall’art. 19 comma 2 del TUI, ovvero che possono dimostrare la sussistenza di gravi motivi di salute che ne impediscono il rientro nel Paese di origine, per il periodo in cui perdura tale stato; deroga anche per gli stranieri che possono dimostrare la sussistenza di gravi ragioni di carattere umanitario che rendono impossibile o non ragionevole il rimpatrio e per i componenti di nuclei familiari con minori che frequentano la scuola fino al termine dell'anno scolastico.

 

FONTE:IMMIGRAZIONE OGGI

 

DECRETO

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 2013  

Disciplina della cessazione delle  misure  umanitarie  di  protezione

temporanea concesse ai cittadini dei Paesi del Nord  Africa  affluiti

nel territorio nazionale nel periodo 1°  gennaio  -  5  aprile  2011.

(13A02272)

(GU n.60 del 12-3-2013)

 

 

 

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  12

febbraio 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza

umanitaria nel  territorio  nazionale  in  relazione  all'eccezionale

afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa  fino  al

31 dicembre 2011;

  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  6

ottobre 2011, con il quale il citato stato di emergenza umanitaria e'

stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;

  Visto l'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

e successive modificazioni, recante «Testo Unico  delle  disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione

dello straniero», il quale disciplina le modalita' di adozione  delle

misure di protezione umanitaria in occasione di conflitti, disastri o

altri gravi eventi verificatisi in Paesi non appartenenti  all'Unione

Europea;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile

2011, concernente le misure umanitarie di  protezione  temporanea  da

assicurarsi  nel  territorio  dello  Stato  a  favore  di   cittadini

appartenenti  ai  Paesi  del  Nord  Africa  affluiti  nel  territorio

nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile  2011,  ed

in particolare l'articolo 2 con il quale sono  state  individuate  le

condizioni per il rilascio, ai cittadini sopraindicati, del  permesso

di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi, ai  sensi

dell'articolo 11, comma 1, lettera c-ter, del D.P.R. n. 394 del 1999;

  Visti i successivi D.P.C.M. 6 ottobre 2011 e 15 maggio 2012, con  i

quali e' stata disposta  la  proroga  del  termine  di  scadenza  dei

predetti permessi di ulteriori sei mesi;

  Vista la Decisione n. 575/2007/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del

Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo  europeo  per  i

rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale

«Solidarieta' e gestione dei flussi migratori»;

  Dato atto dei riflessi positivi che  la  concessione  delle  misure

umanitarie di protezione temporanea ha determinato sia  in  relazione

all'inserimento socio-lavorativo di un  elevato  numero  di  migranti

beneficiari delle stesse, sia nell'attuazione della piu'  complessiva

strategia di rientro dall'emergenza umanitaria Nord-Africa;

  Dato atto altresi' del consolidamento del processo  democratico  in

corso in Tunisia e dei proficui rapporti di collaborazione in  essere

con le autorita' del Paese nordafricano ai fini di un  piu'  efficace

governo del fenomeno migratorio;

  Considerato che il cennato stato di  emergenza  e'  scaduto  il  31

dicembre 2012;

  Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile  n.

33 del 28 dicembre 2012 con la quale si e' provveduto a  regolare  la

chiusura dello stato  di  emergenza  e  il  rientro,  nella  gestione

ordinaria,  da  parte  del  Ministero  dell'interno  e  delle   altre

amministrazioni competenti, degli interventi  concernenti  l'afflusso

di cittadini stranieri sul territorio nazionale;

  Ritenuto, per effetto di tutto quanto sopra, che siano venuti  meno

i presupposti per  un  ulteriore  prolungamento  della  durata  delle

misure umanitarie di protezione temporanea;

  Ritenuto,  pertanto,  nel  rispetto  dei  principi  e  delle  norme

nazionali  e  internazionali  che  regolano  la  materia,  di   dover

disciplinare le modalita' di cessazione delle suddette misure;

  D'intesa  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   dell'interno,

dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

 

 

          Cessazione delle misure di protezione umanitaria

 

  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di cessazione  delle

misure umanitarie di  protezione  temporanea  concesse  ai  cittadini

stranieri appartenenti ai Paesi del Nord Africa giunti sul territorio

nazionale nel periodo dal 1°  gennaio  2011  alla  mezzanotte  del  5

aprile 2011.

  2. I cittadini stranieri beneficiari  delle  misure  di  protezione

umanitaria concesse ai sensi del citato decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011, possono presentare entro il  31

marzo 2013 domanda di rimpatrio assistito nel Paese di provenienza  o

di origine, con le modalita' di cui all'art. 3.

  3. Entro  il  medesimo  termine,  gli  stessi  cittadini  stranieri

possono presentare domanda di conversione dei permessi  di  soggiorno

per motivi umanitari in  permessi  per  lavoro,  famiglia,  studio  e

formazione professionale.

  4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art.  14-ter

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

  5.  La  validita'  dei  permessi  di  soggiorno  in  possesso   dei

beneficiari delle  misure  umanitarie  di  protezione  temporanea  e'

automaticamente  prorogata  sino  alla  data  di  conclusione   delle

procedure di cui ai commi 2 e 3.

  6. Nei confronti di coloro  che  non  abbiano  presentato  entro  i

termini su indicati domanda di rimpatrio assistito, ovvero  richiesta

di conversione del permesso di soggiorno per motivi  umanitari,  sono

adottati,  caso  per  caso,  i   provvedimenti   di   espulsione   ed

allontanamento dal territorio nazionale previsti  dalla  legislazione

vigente.

                               Art. 2

 

 

                   Casi di esclusione dai rimpatri

 

  1. La disposizione  di  cui  al  comma  6  dell'art.  1  non  trova

applicazione nei confronti di:

    a) soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 comma

2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

    b) soggetti che possono dimostrare la sussistenza di gravi motivi

di salute che ne impediscono il rientro nel Paese di origine, per  il

periodo in cui perdura tale stato;

    c) soggetti  che  possono  dimostrare  la  sussistenza  di  gravi

ragioni  di  carattere  umanitario  che  rendono  impossibile  o  non

ragionevole il rimpatrio;

    d) componenti di nuclei familiari con minori che  frequentano  la

scuola fino al termine dell'anno scolastico.

                               Art. 3

 

 

    Modalita' di attuazione dei programmi di rimpatrio assistito

 

  1. I cittadini stranieri di cui all'articolo 1,  comma  2,  possono

essere  ammessi  a  uno  dei  programmi  di  rimpatrio  volontario  e

assistito promossi dal Ministero  dell'interno  attraverso  il  Fondo

europeo per i rimpatri, nell'ambito della programmazione annuale 2011

e 2012.

  2. La domanda di adesione ai programmi di rimpatrio  volontario  di

cui al comma  1  e'  presentata  dall'interessato,  entro  i  termini

fissati  dall'articolo   1,   comma   2,   ai   soggetti   incaricati

dell'attuazione  degli  interventi  di   rimpatrio.   Tali   soggetti

assicurano anche l'informazione sulle procedure da seguire.

                               Art. 4

 

 

                      Disposizioni finanziarie

 

  1. All'attuazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  3  si

provvede a valere sulle risorse del Fondo  Europeo  per  i  rimpatri,

Programmi 2011-2012, gestito dal Ministero dell'Interno.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana.

    Roma, 28 febbraio 2013

 

                                                 Il Presidente: Monti

 


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