FAQ
29.08.2012 10:20

12 domande per iniziare a capire meglio come trasformare i rapporti di lavoro irregolari relativi a cittadini extracomunitari in rapporti di lavoro regolare.
Nell’ambito del Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 che ha inasprito le sanzioni a carico dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, è stata introdotta una disposizione di carattere transitorio volta a far emergere i rapporti di lavoro irregolari relativi a cittadini extracomunitari.
A differenza della regolarizzazione del 2009 relativa solo ai rapporti di lavoro domestico o di assistenza alla persona, la nuova procedura di emersione riguarda tutti i rapporti di lavoro.

12 domande per iniziare a capire meglio come trasformare i rapporti di lavoro irregolari relativi a cittadini extracomunitari in rapporti di lavoro regolare.
1.- Quando si può presentare la domanda di emersione?
2.- Chi può presentare domanda di emersione?
3.- Può presentare domanda di emersione un datore di lavoro che ha in corso un procedimento penale o amministrativo per aver assunto un lavoratore privo del permesso di soggiorno o per aver violato la vigente normativa di carattere finanziario, fiscale, previdenziale ed assistenziale sul lavoro?
4.- Chi può essere regolarizzato?
5.- È possibile regolarizzare un cittadino comunitario?
6.- È possibile procedere all’emersione nei confronti di uno straniero colpito da un provvedimento di espulsione o nei cui confronti è stato già avviato un procedimento per violazione delle norme sull’ingresso o il soggiorno?
7.- Quali rapporti di lavoro possono essere regolarizzati?
8.- Quale è il reddito minimo che il datore di lavoro deve possedere per poter regolarizzare un lavoratore straniero?
9.- Quale è l’importo da versare per poter accedere alla procedura di emersione?
10.- Può essere espulso uno straniero nei cui confronti è stata presentata una dichiarazione di emersione?
11.- Cosa succede successivamente alla presentazione della domanda di emersione?
12.- Se la dichiarazione di emersione è accolta, si è comunque perseguibili per gli illeciti commessi?
2.- Chi può presentare domanda di emersione?
3.- Può presentare domanda di emersione un datore di lavoro che ha in corso un procedimento penale o amministrativo per aver assunto un lavoratore privo del permesso di soggiorno o per aver violato la vigente normativa di carattere finanziario, fiscale, previdenziale ed assistenziale sul lavoro?
4.- Chi può essere regolarizzato?
5.- È possibile regolarizzare un cittadino comunitario?
6.- È possibile procedere all’emersione nei confronti di uno straniero colpito da un provvedimento di espulsione o nei cui confronti è stato già avviato un procedimento per violazione delle norme sull’ingresso o il soggiorno?
7.- Quali rapporti di lavoro possono essere regolarizzati?
8.- Quale è il reddito minimo che il datore di lavoro deve possedere per poter regolarizzare un lavoratore straniero?
9.- Quale è l’importo da versare per poter accedere alla procedura di emersione?
10.- Può essere espulso uno straniero nei cui confronti è stata presentata una dichiarazione di emersione?
11.- Cosa succede successivamente alla presentazione della domanda di emersione?
12.- Se la dichiarazione di emersione è accolta, si è comunque perseguibili per gli illeciti commessi?
La dichiarazione di emersione potrà essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 con le modalità stabilite con decreto interministeriale che verrà adottato entro venti giorni dall’entrata in vigore del nuovo provvedimento (ovvero entro il 29 agosto). A differenza di quanto accade in occasione del decreto flussi, non è necessario inviare le domande con urgenza, in quanto non vi è un limite massimo di domande accoglibili.
Le domande potranno essere presentate esclusivamente mediante procedura informatica che sarà accessibile dal sito del Ministero dell’Interno (www.interno.it).
La domanda di emersione può essere presentata dai datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del D.lgs n. 109 del 16 luglio 2012 (ovvero dal 9 agosto 2012) occupano irregolarmente da almeno tre mesi (ovvero almeno dal 9 maggio 2012), lavoratori stranieri.
In particolare possono presentare la domanda:
- Datori di lavoro italiani;
- Datori di lavoro comunitari
- Datori di lavoro extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Non possono accedere alla procedura di emersione i datori di lavoro condannati (anche con sentenza non definitiva o patteggiata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale), negli ultimi cinque anni per reati connessi all’occupazione illegale di stranieri (articolo 22, comma 12 del D.lgs. n. 286/1998), all’intermediazione illecita ed allo sfruttamento lavorativo (articolo 603 bis codice penale), al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.
La procedura è altresì preclusa ai quei datori di lavoro che in passato hanno avviato procedure di emersione o hanno fatto richiesta di assunzione dall’estero di cittadini stranieri senza successivamente procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o alla successiva assunzione del lavoratore straniero (salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro).
Si, può presentare domanda di emersione anche un datore di lavoro che abbia già in corso un procedimento penale o amministrativo per violazione della suddetta normativa sul lavoro.
In tal caso, dal 9 agosto 2012 e fino alla conclusione del procedimento di emersione tali procedimenti resteranno sospesi (ad esclusione di quelli relativi alla violazione delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’articolo 12 del D.lgs. n. 286/1998).
Tale sospensione cessa nel caso in cui la dichiarazione di emersione non venga presentata nei termini previsti, ovvero venga archiviata o rigettata.
La domanda di emersione può essere presentata solo nei confronti di lavoratori stranieri presenti in Italia almeno dal 31 dicembre 2011.
Il lavoratore dovrà esibire quando verrà convocato dallo Sportello Unico per l’immigrazione la documentazione proveniente da organismi pubblici da cui risulti la sua presenza ininterrota in Italia almeno dalla data del 31 dicembre 2011.
La procedura di emersione non può essere avviata nei confronti di lavoratori stranieri che:
risultano espulsi per motivi di ordine pubblico o di sicurezza (articolo 13, comma 1 e 2 lett.c) del D.gs. n. 286/1998) o per motivi di prevenzione del terrorismo;
risultano segnalati anche a livello internazionale come non ammissibile in Italia;
a prescindere da un provvedimento di espulsione, sono comunque considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato italiano o di altro Stato dell’area Schengen.
Regolarizzazione preclusa, infine, anche nei confronti degli stranieri condannati (anche con sentenza non definitiva o patteggiata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale), per uno dei reati per i quali l’articolo 380 del codice di procedura penale prevede l’arresto obbligatorio in fragranza.
No, la procedura di emersione può essere avviata esclusivamente nei confronti di cittadini extracomunitari.
Si, è possibile regolarizzare anche stranieri colpiti da un provvedimento di espulsione per violazione delle norme sull’ingresso ed il soggiorno. Sono, invece, esclusi dalla regolarizzazione gli stranieri espulsi per motivi di ordine e sicurezza dello Stato o espulsi perché appartenenti ad una delle categorie indicate nell’art.13, c. 2, lett c) del D.gs. n. 286/1998.
In tal caso a partire dal 9 agosto 2012 e fino alla conclusione del procedimento di emersione restano, inoltre, sospesi i procedimenti penali ed amministrativi già in corso nei confronti del lavoratore per violazione delle norme relative all’ingresso ed al soggiorno in Italia. Tale sospensione cessa nel caso in cui la dichiarazione di emersione non venga presentata nei termini previsti, ovvero venga archiviata o rigettata.
Possono essere regolarizzati solo i rapporti di lavoro a tempo pieno, ad eccezione del settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona dove è possibile regolarizzare anche rapporti di lavoro a tempo ridotto, purché non inferiore alle 20 ore settimanali.
I limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l’emersione del rapporto di lavoro saranno fissati dal decreto interministeriale in corso di adozione.
La dichiarazione di emersione dovrà essere presentata previo pagamento, con le modalità che verranno previste dal successivo decreto interministeriale, di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore regolarizzato.
A tale somma dovrà aggiungersi quella necessaria per regolarizzare le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi. Nel caso di rapporti di lavoro instaurati da più di sei mesi dovranno essere regolarizzate le somme dovute per l’intero periodo.
No, in attesa della definizione del procedimento di emersione lo straniero non può essere espulso, ad eccezione dei casi di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza (articolo 13, comma 1 e 2 lett.c) del D.gs. n. 286/1998) o per motivi di prevenzione del terrorismo.
Lo Sportello Unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all’accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere della competente direzione territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.
All’atto della convocazione presso lo Sportello Unico verrà chiesto al datore di lavoro di esibire l’attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario di 1.000 euro e della regolarizzazione delle somme dovute a titolo contributivo, retributivo e fiscale.
La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di emersione.
La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.
12.- Se la dichiarazione di emersione è accolta, si è comunque perseguibili per gli illeciti commessi?
No, l’esito positivo del procedimento di emersione comporta per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni commesse.
In ogni caso, anche in caso di esito negativo del procedimento di emersione, verranno archiviati i procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in cui l'esito negativo derivi da motivo indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro.
FONTE:INTEGRAZIONE MIGRANTI.GOV