Indennità di disoccupazione ASpI

14.03.2013 15:37

 

Ai lavoratori che involontariamente perdono il posto di lavoro viene concessa una indennità di sostegno al reddito denominata ASpI.

Per ottenere l’indennità occorre poter far valere: 
- 2 anni di assicurazione 
- Almeno 1 anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.

Importo L’indennità di ASpI è pari al 75% della retribuzione media mensile nei casi in cui tale retribuzione sia pari o inferiore, per l’anno 2013, ad euro 1.180 mensili. 
Nel caso in cui la retribuzione media mensile superi detto importo, l’indennità Aspi ammonta al 75% di 1.180 euro (cioè 885 euro) più il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e 1180 ovvero.

Decurtazione dell’indennità 
All’indennità si applica: 
- una riduzione del 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione; 
- un’ulteriore decurtazione del 15% oltre il 12° mese di fruizione

Durata dell’indennità

Fasce di età 2013 2014 2015 2016
Fino a 50 anni 8 mesi 8 mesi 10 mesi 12 mesi
Da 50 a 54 anni 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi
Dai 55 anni in su 12 mesi 14 mesi 16 mesi 18 mesi

Presentazione domanda 
La domanda di indennità ASpI deve essere presentata a pena di decadenza in modalità telematica entro il termine di 2 mesi non di calendario dalla data di spettanza del trattamento oppure di 2 mesi ed 8 giorni dalla data di cessazione. 
Il termine di due mesi decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile, come di seguito individuato:

  • ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;
  • data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria (escluse le ordinanze);
  • data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di evento patologico (es: malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • dall’ottavo giorno dalla data di fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
  • dall’ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • dal 38° giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa

Per l’accertamento dei requisiti richiesti e la presentazione della domanda il patronato ENAS , VIA FRIGENTI N. 16 SAN VALENTINO TORIO - SALERNO