SANATORIA 2012: Documenti necessari al lavoratore extracomunitario per dimostrare la sua presenza in Italia

22.08.2012 09:50

SANATORIA: COME DIMOSTRARE DI ESSERE PRESENTI SUL TERRITORIO ITALIANO DA PRIMA DEL 31 DICEMBRE 2011

 

Uno dei requisiti fondamentali per presentare domanda di sanatoria 2012 è che il lavoratore extracomunitario clandestino disponga di adeguata documentazione atta a dimostrare la sua presenza ininterrotta sul territorio italiano, documenti che, come recita l'art 5 , comma 1 del Decreto Legislativo 16 Luglio 2012 n. 109, devono provenire da organismi pubblici.

 

Ad oggi, in attesa di avere maggiori chiarimenti dal decreto interministeriale, o molto probabilmente da ulteriori circolari si può ritenere valida tutta la documentazione, naturalmente con data anteriore al 31/12/2011, proveniente da una qualsiasi pubblica amministrazione (comuni, ospedali, carabinieri,scuole pubbliche ecc), ogni azienda pubblica che, avendo rilasciato un documento riportante il nome dell'immigrato, possa certificare la sua presenza in Italia.

 

Aspetto molto controverso quest'ultimo, dato che a dimostrare la presenza irregolare sul territorio italiano del cittadino extracomunitario deve essere proprio un documento rilasciato da un organismo pubblico, quegli organismi da cui ogni immigrato clandestino evita di avvicinarsi per la paura di essere sottoposto ad un provvedimento di espulsione.

 

QUALE DOCUMENTO PUÓ ESSERE RITENUTO VALIDO PER LA SANATORIA 2012

Rappresenta un documento valido per dimostrare la necessaria presenza continuativa dello straniero extracomunitario, anche un timbro di entrata sul passaporto, i documenti che attestano l'iscrizione di un figlio a scuola, oppure alla mensa scolastica, un decreto di espulsione.

 

 

QUALE DOCUMENTO NON PUÓ ESSERE RITENUTO VALIDO PER LA SANATORIA 2012

Non potranno invece essere considerati documenti validi gli scontrini di acquisto, la ricevuta di invio denaro, o la ricevuta rilasciata da un albergo, da un affittacamere, da un agriturismo o da un campeggio, a meno che queste strutture non abbiano provveduto ad effettuare la comunicazione giornaliera dell'arrivo delle persone alloggiate, alla Questura competente e che quest'ultima sia disposta a certificare.

 

Le precisazioni interministeriali saranno comunque necessarie anche per chiarire se i Consolati possono essere ritenuti degli organismi pubblici e quali certificati da loro rilasciati possono essere validi per dimostrare la presenza in Italia.

 

Nel frattempo, aspettando le opportune precisazioni, e salvo anche eventuali modifiche da parte delle Istituzioni, possiamo elencare in sintesi quelli che momentaneamente possono essere considerati i documenti validi e non

 

 

 

DOCUMENTI VALIDI

DOCUMENTI NON VALIDI

 

  • Timbro di entrata sul passaporto
  • Permesso di soggiorno scaduto
  • Decreto di espulsione
  • Richiesta di asilo
  • Referto di Pronto Soccorso
  • Tessera STP(Straniero temporaneamente presente)
  • Certificato di ricovero ospedaliero
  • Iscrizione a scuola di un figlio
  • Mensa scolastica di un figlio

 

  • Scontrini di acquisto
  • Ricevute dell'albergo
  • Ricevuta di invio denaro