Enti pubblici, stop ai certificati dal 2012

Dal 1 gennaio 2012 è entrata in vigore la nuova normativa di semplificazione in materia di certificazioni, valida per le pubbliche amministrazioni.

Enti pubblici e certificazioni obbligatorie: dal 1 gennaio 2012 è entrata in vigore la nuova direttiva che impone alle pubbliche amministrazioni di accettare dagli utenti solo dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Come stabilito dalla Direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011, infatti, gli enti pubblici, così come i gestori di servizi pubblici, non possono più richiedere agli utenti alcun tipo di certificazione che contenga informazioni in possesso di un altro ufficio pubblico. Sono gli stessi utenti, invece, a dover produrre autocertificazioni per dimostrare stati personali o fatti.

A promuovere questa nuova normativa – che semplifica i rapporti tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni – è stato in prima persona il Ministro Patroni Griffi: si tratta comunque di una regolamentazione prevista dalla Legge di Stabilità (Legge n. 183 del 12/11/2011), precisamente con l’art. 15, comma 1 che introduce il Testo Unico D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Il cittadino al quale un ente pubblico richiede, ad esempio, un semplice stato di famiglia, non deve più richiedere personalmente tale documento ma sarà sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva nella quale siano specificate le informazioni necessarie. Spetta invece allo stesso ente, pena la violazione dei doveri di ufficio, l’accertamento delle informazioni contenute nell’autocertificazione entro 30 giorni.

Un’altra novità, inoltre, riguarda la nuova dicitura che deve comparire obbligatoriamente nei certificati rilasciati dal 1 gennaio 2012, che cita: « Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione od ai privati gestori di pubblici servizi.». È sempre la nuova normativa di semplificazione a stabilire l’introduzione, in ogni PA, di un ufficio responsabile garante della trasmissione di dati e informazioni. La nuova procedura di certificazione si allinea, infine, alla regolamentazione prevista dal ,Codice dell'Amministrazione Digitale che prevede la collaborazione tra gli enti pubblici attraverso la creazione di banche dati accessibili per poter operare, in modo immediato e semplificato, il controllo delle autocertificazioni.

Nel Codice sopra citato si legge infatti che: «Le pubbliche amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all’adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico.»

 

Tali nuove regole si applicheranno anche ai cittadini extracomunitari a partire dal 1° gennaio del 2013, (in base a quanto stabilito dalla legge n. 35/2012), mentre per tutto il 2012 resta in vigore la regola secondo cui ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia le amministrazioni potranno richiedere la produzione di tutti i certificati necessari ai fini dei procedimenti disciplinati dal Testo Unico sull’immigrazione (ad esempio procedimenti per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno).

Si veda inoltre la circolare congiunta del Ministero della Pubblica amministrazione e semplificazione e del Ministero dell’Interno del 17 aprile 2012 n.3/2012 che chiarisce, i casi in cui il cittadino straniero può procedere ad autocertificazione.

La disciplina prevede quindi una diversa regolamentazione  fino al 31.12.2012 e a partire dall’1.1.2013.

 

1. Che cosa può autocertificare il cittadino straniero fino al 31.12.2012?
Il cittadino straniero può autocertificare solo stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte dei soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico in materia di immigrazione o del regolamento (art. 2 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394), che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.

 

2. Che cosa non può autocertificare il cittadino straniero fino al 31.12.2012? 
Il cittadino straniero non può autocertificare fatti, stati o qualità personali (comunque accertabili dalle autorità italiane competenti) tutte le volte in cui presentano una istanza inerente al loro permesso di soggiorno e ricongiungimento familiare. I certificati necessari per rinnovare il permesso di soggiorno (es. certificato di iscrizione alla scuola, certificato degli esami sostenuti nel corso di studi, certificato dello stato di famiglia) sono rilasciati dagli uffici pubblici con l’espressa dicitura "certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione".

 

3. Cosa cambia dopo l’1.1.2013?
Dopo l’1.1.2013, si applica anche al cittadino straniero la disciplina prevista dalla legge 183/2011 per tutti i cittadini italiani.

Vedi sopra che cosa è cambiato con la legge 183/2011?

 

4. Che cosa resta sempre escluso dall’autocertificazione?

 

A. Gli atti, stati e qualità che le autorità italiane non possono verificare perché riferibili ad eventi realizzatisi all’estero (es. nascita, matrimonio, certificati penali) non possono essere autocertificati da parte del cittadino straniero, e dovranno essere dimostrati con idonea documentazione rilasciata dall’autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui  l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale.

 

B. Non è possibile autocertificare l’idoneità alloggiativa, necessaria per presentare la domanda di ricongiungimento familiare o di permesso di soggiorno Ce per soggiornante di lungo periodo, poichè l'idoneità alloggiativa "rappresenta un'attestazione di conformità tecnica resa dagli uffici comunali" e che non ha natura di certificato.

 

5. In materia di cittadinanza si può procedere ad autocertificazione?
Sì, per tutti i procedimenti in materia di concessione della cittadinanza italiana valgono le regole generali sull'autocertificazione e quindi il d.P.R. 445/2000. Potranno pertanto,in tale caso, essere presentate dai cittadini extracomunitari, le autocertificazioni relative, ad esempio alla residenza, allo stato di famiglia, ai carichi penali o pendenti e sarà l'amministrazione procedente (Prefetture e Comuni) a dover acquisire d'ufficio da altre pubbliche amministrazioni la documentazione. Questi principi valgono già dall’1.1.2012.

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