30 dicembre 2013 - Prorogata al 30 giugno 2014 la piena parificazione ai cittadini italiani in materia di autocertificazione
09.01.2014 14:22
Con il Decreto Legge n. 150 del 30 dicembre 2013 è stata ulteriormente rinviata, al 30
giugno 2014, la completa parificazione fra cittadini italiani e cittadini stranieri rispetto
alle autocertificazioni. Per ulteriori sei mesi non si potranno ancora usare le dichiarazioni
sostitutive al posto dei certificati previsti espressamente dalle "disposizioni contenute nelle
leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello
straniero". A titolo di esempio la Questura potrà ancora chiedere il certificato del
casellario giudiziale, quello per i carichi pendenti, l'iscrizione a un corso di studi o l'iscrizione
al Centro per l'Impiego.
Tale eccezione era già contenuta nella Legge 183 del 2011, entrata in vigore il 1° gennaio
2012, che aveva reso obbligatorie le autocertificazioni in tutti i rapporti con le Pubbliche
amministrazioni e i gestori di pubblici servizi.
Nel marzo del 2012 però, in fase di conversione in legge del decreto sulle semplificazioni
del governo Monti, questa eccezione era stata soppressa. La nuova norma doveva
entrare in vigore il 1 gennaio 2013
(vedi notizia relativa www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/circolare-semplificazione-.aspx),
per dare il tempo ai Ministeri
competenti di definire le modalità di acquisizione d’ufficio dei dati da parte delle
Questure e Prefetture attraverso il collegamento con le diverse banche dati. A gennaio
2013 tali modalità non erano ancora state definite e così si è proceduto a un primo rinvio
di sei mesi, prorogato di ulteriori sei mesi. Arrivati a gennaio 2014 la situazione non è
ancora cambiata rendendosi così necessario un nuovo provvedimento di proroga.
FONTE:MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALE.