Invalidità civile anche per gli stranieri con permesso di soggiorno annuale. L’Inps si adegua alle sentenze della Corte costituzionale e dispone controlli incrociati per evitare abusi.

08.09.2013 21:11

Con messaggio n. 13983 del 4 settembre la direzione generale dell’Inps ha finalmente preso atto delle sentenze della Corte costituzionale ed ha disposto che d’ora in avanti l’indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità, l’assegno mensile di invalidità e l’indennità di frequenza potranno essere concessi anche ai cittadini stranieri non appartenenti all’Ue titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno e non solo ai titolari di permesso CE per lungo soggiornanti.
L’Inps ricorda che la Corte costituzionale è più volte intervenuta per dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, L. n. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della Carta di soggiorno - Permesso di soggiorno CE - la concessione ai cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nello stato italiano di alcune tipologie di prestazioni assistenziali richieste.
In esito a queste decisioni, l’indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità, l’assegno mensile di invalidità e l’indennità mensile di frequenza, ferme restando le verifiche degli ulteriori requisiti di legge (condizioni sanitarie, residenza in Italia ecc.), dovranno essere concesse “a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione”.
La direzione Inps precisa che queste disposizioni non potranno trovare applicazione nelle ipotesi di situazioni ormai consolidate per effetto di sentenze passate in giudicato, mentre eventuali domande di riesame potranno essere accolte, nei limiti della prescrizione decennale, in assenza di giudicato.
Al fine di evitare abusi, viene raccomandato alle Sedi di monitorare costantemente il permanere del diritto alla prestazione e la data di scadenza del titolo di soggiorno anche con controlli incrociati attraverso le banche dati dei permessi di soggiorno.

 

www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2013983%20del%2004-09-2013.htm

 

 

 

 

Fonte:immigrazione oggi